Art. 17.

      1. Il comma 1 dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

          «1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti, le indennità spettanti, le spese per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660 del codice di procedura civile ed i compensi, ove previsti, relativi agli atti richiesti».